1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 5 non si applicano ai fini della corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni».