Art. 2.
(Modifica all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 5 non si applicano ai fini della corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni».

 

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